Pisa, 4 maggio 2020
Oggetto: Legge 24.04.20 n. 27, conversione con modificazione
D. L. 18/2020 – Decreto Legge 30.04.20 n. 28
Egregi Colleghi,
il D. L. n. 18/2020 è stato convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, entrata in vigore dal 30 aprile 2020.
Il Governo ha poi emanato il D. L. 30 aprile 2020 n. 28, pubblicato lo stesso giorno in G. U. Serie Generale n. 111, che si compone di sei articoli, aventi il seguente contenuto:
– l’art. 1 proroga il termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
– l’art. 2 reca disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi;
– l’art. 3 introduce disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020;
– l’art. 4 stabilisce disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa
– l’art. 5 disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile;
– l’art. 6 disciplina il sistema di allerta Covid-19
Nel rinviare alla lettura delle norme, segnaliamo a titolo orientativo le principali novità che riguardano l’art. 83 del D. L. 18/2020, all’esito sia delle modifiche di cui alla Legge di conversione n. 27 sia di quelle apportate dal Decreto Legge n. 28/2020:
a. riformulazione delle ipotesi sottratte alla sospensione dei giudizi nel periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (comma 3)
b. estensione, in quanto compatibile, della sospensione di cui sopra alle giurisdizioni speciali non espressamente regolate dal D. L. 18/2020 e agli arbitrati rituali (comma 21);
c. prolungamento, dopo la fine della sospensione, della fase successiva, il cui termine finale è spostato dal 30.6.2020 al 31.07.2020 (art. 3, lett. i) del D. L. 28/2020);
d. obbligo del giudice civile di partecipare dall’ufficio giudiziario alle udienze che trattate in videoconferenza (comma 7, lettera f);
e. estensione dell’udienza in videoconferenza in campo civile al caso in cui debba partecipare l’ausiliario del Giudice (ipotesi tipica: giuramento del CTU) o svolgersi assunzione di informazioni dalla P.A. (comma 7, lett. f);
f. possibilità per l’ausiliario stesso di svolgere le operazioni in videoconferenza (comma 7, lettera h bis);
g. gli incontri tra genitori e figli tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020 da tenersi in luoghi neutri sono sostituiti dalla videoconferenza (comma 7 bis);
h. specifica disciplina per il deposito telematico di atti e documenti in Cassazione nei procedimenti civili (comma 11 bis);
i. in materia penale, definizione dell’ambito di applicazione dell’udienza in videoconferenza, che resta comunque esclusa, salvo consenso delle parti, per le udienze di discussione e quelle in cui debbano sentirsi testimoni, parti, consulenti o periti (comma 12 bis);
j. specifica disciplina per le decisioni sui ricorsi per Cassazione in materiale penale, di regola trattati in Camera di consiglio senza parti né Procura, salva loro contraria richiesta (comma 12 ter);
k. possibilità, nel corso delle indagini preliminari, per il Pubblico Ministero e il Giudice di avvalersi di collegamenti da remoto per atti che implichino la presenza dell’indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti esperti o altre persone (comma 12 quater).
l. facoltà di deposito telematico di memorie, documenti, richieste e istanze agli uffici del Pubblico Ministero che ne facciano richiesta e siano autorizzati con Decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero (comma 12 quater 1);
m. facoltà degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di comunicare atti e documenti in modalità telematica agli uffici del pubblico ministero che ne facciano richiesta e siano autorizzati con Decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero (comma 12 quater 2)
n. svolgimento delle camere di consiglio da remoto in materia civile e penale, fatta eccezione per quelle che seguano, nei procedimenti penali, la discussione finale (comma 12 quinques).
Alleghiamo: