isa, 13 novembre 2019
OGGETTO: Elenco unico nazionale Difensori di Ufficio
Egregi Colleghi,
il CNF ha deciso di introdurre una nuova piattaforma informatica gestionale, di più agevole operatività rispetto a quella attuale, per le richieste di iscrizione, permanenza e cancellazione dall’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio.
Nel corso della riunione fra Consiglieri del CNF ed i referenti dei Consigli degli Ordini territoriali, tenutasi a Roma lo scorso 31 ottobre, sono state pertanto fornite indicazioni in merito alle modalità di presentazione di dette richieste, tenuto anche conto delle esigenze tecniche evidenziate dal gestore della nuova piattaforma.
In breve:
-
il passaggio dall’attuale alla nuova piattaforma determinerà l’interruzione dell’accesso al servizio, con conseguente blocco dell’operatività del sistema, per 50 giorni a partire dal 20 novembre;
-
la nuova piattaforma sarà operativa a partire dal 15 gennaio 2020;
-
le domande di iscrizione e di permanenza che verranno presentate fino al 20 novembre, usufruendo dell’attuale piattaforma, verranno regolarmente evase;
-
le domande di permanenza per il 2020, scadenti il 31 dicembre 2019, non potranno essere presentate dopo il 20 novembre a causa del blocco del sistema; è stato deciso, pertanto, di concedere un periodo di recupero di 30 giorni a partire dal 15 gennaio 2020, di talché dovranno essere presentate inderogabilmente entro il 15 febbraio 2020;
-
le domande di prima iscrizione, viceversa, potranno essere presentate anche durante il periodo di blocco inviando una PEC al Consiglio dell’Ordine: si è inteso, infatti, non pregiudicare la posizione di chi avanza per la prima volta la domanda di iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio;
-
si precisa, infine, che – in conformità al Regolamento del CNF entrato in vigore il 27 ottobre u.s. – gli avvocati che non hanno presentato istanza di permanenza e quelli che hanno ricevuto parere negativo da parte dei Consigli dell’ Ordine in forza della disposizione normativa che, in caso di cancellazione volontaria o mancata presentazione della domanda di permanenza, ne impediva la reiscrizione prima di due anni dalla delibera di cancellazione (e che per tali motivi sono stati cancellati dall’elenco unico nazionale), potranno presentare istanza di nuova iscrizione attraverso la nuova piattaforma gestionale.
Cordiali saluti Il Consiglio dell’Ordine