D. L. N. 23 DELL’8 APRILE 2020

Pisa 9 aprile 2020
Oggetto: D. L. n. 23 dell’8 aprile 2020

Egregi Colleghi,

è stato pubblicato in G. U. il D. L. n. 23 dell’8 aprile 2020. Ne alleghiamo copia, oltre ad inserirlo nell’area del sito dell’Ordine “Emergenza Coronavirus”, sempre raggiungibile al link http://www.ordineavvocati.pisa.it/newsletter/elenco-art-3-linee-guida-emergenza-virus/

Nel raccomandare la più attenta lettura, segnaliamo le principali norme.
In materia processuale, l’art. 36 proroga la sospensione delle attività e termini processuali in materia civile, penale, di giustizia contabile e magistratura militare, già disposta dall’art. 83, D. L. 18/2020, sino all’11 maggio 2020; la ripresa, quindi, si sposta dal 16 aprile al 12 maggio 2020.
La sospensione vale anche per mediazione e altri strumenti di risoluzione stragiudiziale.
Non si applica ai procedimenti penali nei quali i termini della custodia cautelare ex art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
Per i giudizi disciplinati dal Codice del processo amministrativo sono sospesi solo i termini di notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’art. 54 comma 3° per i procedimenti cautelari.
Altre disposizioni di maggiore interesse professionale sono le seguenti:
art. 5: differimento dell’entrata in vigore Codice della crisi d’impresa;
art. 9: differimento di sei mesi dei termini d’adempimento di concordati e accordi di ristrutturazione;
art. 10: improcedibilità delle istanze di fallimento e dichiarazione stato insolvenza depositate dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020;
art. 11: sospensione dei termini di scadenza titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva scadente tra il 9.3.2020 e il 30.4.2020;
art. 29: disposizioni in materia di processo tributario (obbligo deposito telematico), di notifica atti sanzionatori per omesso versamento c. u. e atti degli enti impositori
Per aspetti fiscali e previdenziali, si richiama l’attenzione in particolare sui seguenti articoli:
artt. 18-21: varie misure fiscali e contabili
art. 34: divieto di cumulo pensione e redditi ai fini della spettanza delle indennità previste dall’art. 44 del D. L. 18/2020 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza di diritto privato (tra cui Cassa Forense).

Cordiali saluti                                                                       Il Consiglio

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D. L. N. 23 DELL’ 8 MARZO 2020