La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge n. 2168-B “Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano”.
Alleghiamo il testo del provvedimento, i cui punti principali sono:
- Torturatori in carcere. Sono pesanti le pene contro chi tortura. Il nuovo reato introdotto nel codice penale punisce infatti con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi o con crudeltà, cagiona a una persona privata della libertà o affidata alla sua custodia, potestà o assistenza sofferenze fisiche acute o un trauma psichico verificabile. Il reato richiede però una pluralità di condotte (più atti di violenza o minaccia) oppure deve comportare un trattamento inumano o degradante. Specifiche aggravanti, peraltro, scattano in caso di lesioni o morte. Non si ha invece tortura nel caso di sofferenze risultanti unicamente da legittime misure limitative di diritti.
- Aggravante per pubblico ufficiale. Se a torturare è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri, la pena è aggravata da 5 a 12 anni.
- Istigazione alla tortura. Il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) che istiga in modo concretamente idoneo a commettere il delitto di tortura rischia il carcere fino a 3 anni se l’istigazione non è accolta o comunque non c’è stata tortura.
- Stop espulsioni. Nessuno può essere espulso, respinto o estradato verso paesi dove vi sia il fondato rischio, tenendo anche conto della presenza di violazioni dei diritti umani gravi e sistematiche, che sia sottoposto a tortura.
- Dichiarazioni estorte nulle. Qualsiasi dichiarazione o informazione estorta sotto tortura non è utilizzabile in un processo. Vale però come prova contro gli imputati di tortura.
- Nessuna immunità. I cittadini stranieri imputati o condannati per tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale non possono godere di immunità. Se richiesto, saranno estradati.
Allegati da scaricare: